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Aliquote contributive 2019 per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

23 apr 2019

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Con la circolare n. 25 del 13 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.


L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.


Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2019 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 102.543 euro per gli altri soggetti.


Il contributo minimale per il 2019 risulta essere:

Artigiani

Commercianti

Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)

3.818,16

3.832,45

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

3.413,27

3.427,56


Il contributo 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2019, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.878 euro in base alla seguente ripartizione:


Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)

fino a 47.143,00

24%

24,09%

da 47.143,00

25%

25,09%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 47.143,00

21,45%

21,54%

da 47.143,00

22,45%

22,54%*


Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.


I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2018 e degli acconti per il periodo di imposta 2019 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

· l’eventuale saldo per il 2018 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 devono essere versati entro il 30 giugno 2019 (con possibilità di essere rateizzati);

· il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 deve essere versato entro il 30 novembre 2019;

· i quattro importi fissi di acconto per il 2019 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 17 novembre 2019 e 17 febbraio 2020.

·

Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.


Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.