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Cessione carburante: dal 1° luglio e-Fattura

08 giu 2018

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Sintesi

L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 30 aprile, ha emanato la Circolare n. 8/E con chiarimenti in merito alle novità, introdotte dalla Legge n. 205/2017, in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti. Si ricorda, infatti, che dal 1° luglio 2018 sarà necessario richiedere la fattura elettronica al distributore stradale di carburante ed effettuare il pagamento con mezzi tracciabili per poter dedurre il relativo costo e detrarre l’IVA.

Novità

Per gli acquisti di carburanti da autotrazione, ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la legge impone la sussistenza della fattura elettronica e del pagamento con mezzi tracciabili.

Decorrenza

Dal 1° luglio 2018.

La nuova fatturazione per le cessioni di carburanti

A partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà necessariamente essere documentata con l’emissione di fattura elettronica. Tale obbligo non riguarderà le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio etc.

Il contenuto della fattura

A normare il contenuto della fattura, in generale, sono gli articoli 21 e 21-bis del Decreto IVA. Con specifico riferimento ai carburanti, sebbene l’Agenzia delle Entrate, da un lato, definisca come “puramente facoltative” le informazioni inerenti agli estremi identificativi del veicolo (targa, modello, etc.) da indicare nella fattura elettronica, dall’altro ne ravvisa la necessità ai fini della tracciabilità della spesa e della riconducibilità della stessa a quel determinato veicolo, elementi, questi, necessari per la deducibilità del relativo costo.

Le fatture differite

Come riportato nella Circolare n.8/E dell’Agenzia Entrate, anche nell’ambito delle cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal DPR n. 472/96, è possibile emettere fattura differita.

La detrazione IVA sugli acquisti di carburante

Dal 1° luglio 2018, il titolare di partita IVA che abbia interesse a detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, deve necessariamente richiedere la fattura elettronica ed effettuare il pagamento mediante i mezzi di indicati dall’art. 19-bis1, co. 1, lett. d) del Decreto IVA. Tali condizioni devono sussistere congiuntamente.

Riferimenti Normativi e Prassi

      • Legge n. 205/2017;
      • Provvedimento Agenzia Entrate del 04.04.2018, prot. n. 73203/2018;
      • Circolare Agenzia delle Entrate n.8/E del 2018

Dracma SRL ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.