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Incentivo occupazione giovani 2018

16 mar 2018

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La misura è rivolta ai datori di lavoro che assumono gli iscritti al programma “Garanzia Giovani”. Nuovo decreto dell’ANPAL per la fruizione dell’incentivo.

Il 26.01.2018 l’ANPAL ha pubblicato, sul proprio sito, il decreto n. 3 che delinea le regole principali in merito alla fruizione dell’incentivo di ragazzi/ragazze iscritti al programma “Garanzia Giovani” valido dal 1.01.2018 al 31.12.2018. Il beneficio viene riconosciuto come “aiuto di stato” dal Regolamento UE n. 1407/2013.

L’aiuto si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate di età compresa tra i 16 e i 29 anni iscritte al programma sopracitato; spetta per tutte le assunzioni effettuate in sedi di lavoro, site all'interno del territorio dello Stato (viene esclusa la Provincia autonoma di Bolzano).

Secondo l’art. 4 del decreto stesso, la misura viene riconosciuta solo nel caso in cui si tratti di contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o di apprendistato professionalizzante; l’incentivo può essere accessibile anche in caso di part-time o di trasformazione a tempo indeterminato. È previsto inoltre nel caso di socio lavoratore, qualora abbia un contratto di lavoro subordinato, mentre viene escluso il riconoscimento dell’incentivo nei casi di contratti di lavoro domestici, occasionali e intermittenti.

L’importo dell’incentivo corrisponde alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un massimo di € 8.060 su base annua, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

Per questa agevolazione deve essere rispettata, in via generale, la regola del “de minimis”. Tuttavia, è prevista la possibilità del beneficio contributivo anche in caso di superamento del limite del “de minimis”, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale (ULA) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti e il lavoratore di età compresa tra i 25 e i 34 anni (oltre all'incremento occupazionale) non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria, ovvero sia privo di impiego da almeno 6 mesi o altre condizioni indicate negli artt. 6 e 7 del decreto in commento.

Per usufruire di questo beneficio è necessario che il datore di lavoro interessato inoltri un’istanza preliminare di ammissione all’INPS tramite l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che deve effettuare.

L’INPS procederà con l’elaborazione della richiesta e, solo in seguito, il datore di lavoro dovrà confermare la prenotazione effettuata. L’incentivo sarà erogato mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Il beneficio sarà autorizzato dall’INPS procedendo in ordine cronologico rispetto alla presentazione dell'istanza. Se ne deve usufruire entro il limite massimo del 29.02.2020 ed è cumulabile solamente con l’incentivo strutturale dell’occupazione giovanile stabile (art. 1, c. 100 L. 27.12.2017 n. 205).

Anche su questo tema, così come per il più noto beneficio dello “sgravio triennale 2018”, siamo in attesa della circolare dell’Inps che dia il là all’invio delle domande, con le relative istruzioni.

Dracma SRL ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.